Il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari del danno biologico, non può essere liquidato semplicemente in misura pari ad una frazione dell'importo liquidato a titolo di quest'ultimo e deve, quindi, essere liquidato a parte, tramite criterio equitativo. Tale criterio dovrà tener conto di ogni circostanza del caso concreto e - soprattutto nel caso di morte di un congiunto, allorchè non spetta alla vittima, deceduta sul colpo, alcun risarcimento del danno biologico - deve essere commisurata alla perdita del rapporto affettivo. Inoltre, i congiunti della vittima di un illecito hanno diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali come diritto proprio e personale, e non anche quale semplice effetto riflesso del danno subito dalla vittima. Infine, in relazione al danno patrimoniale, in caso di morte di una casalinga i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura ed assistenza dalla stessa fornita, le quali, benchè non produttive di reddito, sono valutabili economicamente, o facendo riferimento al criterio del triplo della pensione sociale o ponendo riguardo al reddito di una collaboratrice familiare (con gli opportuni adattamenti per la maggiore ampiezza di compiti esercitati dalla casalinga). Il diritto al risarcimento spetta anche nei casi in cui la vittima si avvalesse di aiuti o collaboratori domestici, perchè comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità e responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente.