Anche lo studente che si trovi privo di un'attività lavorativa ha diritto al risarcimento del danno da ridotta capacità lavorativa. E' quanto ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 30 novembre 2011, n. 25571. Il caso vedeva un soggetto rimanere coinvolto in un incidente stradale quando ancora era un minorenne. All'epoca del giudizio di primo grado, ben nove anni dopo l'evendo dannoso, quando veniva disposta la consulenza d'ufficio, la vittima frequentava ancora l'università ed era priva di una propria attività lavorativa produttiva di reddito. Mentre i giudici di primo grado accordavano il risarcimento dei danni da ridotta capacità lavorativa, la Corte d'Appello negava tale risarcibilità, sul presupposto che la donna, non svolgendo alcuna attività lavorativa, non poteva essere titolare di un diritto al risarcimento che tale attività, necessariamente, presupponeva essere sussitente