L'uccisione del congiunto dà luogo a danno non patrimoniale, consistente nella perdita del rapporto parentale, quando colpisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto dell’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e delle scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare. Diversamente, affinchè possa ritenersi leso il rapporto parentale al di fuori di tale nucleo (nonni, nipoti, genero, nuora) è necessaria la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico.