Il danno esistenziale, indipendentemente dalla terminologia utilizzata, deve sempre essere preso in considerazione nella liquidazione del danno, ai fini della corretta personalizzazione del medesimo. Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 16 febbraio 2012, n. 2228. Il caso vedeva una donna richiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, in conseguenza di una paralisi ostetrica del braccio destro subita dal neonato all'esito di un errato intervento in sede di parto. A causa delle gravi lesioni subite dal figlio, la madre fu indotta ad abbandonare il lavoro, al fine di dedicarsi esclusivamente alla cura del medesimo, bisognevole di assistenza in ragione della gravità delle lesioni psicofisiche riportate al momento della nascita.