La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20292 depositata in data 20 novembre 2012, ha confermato una pronuncia della Corte d'Appello di Potenza con la quale era stato riconosciuto in favore dei prossimi congiunti di un soggetto deceduto a seguito di un sinistro stradale, il risarcimento del danno esistenziale come specifica voce risarcitoria oltre a quello morale. Ritiene la Cassazione che - pur in assenza di un danno biologico - può in ogni caso configurarsi sia un danno morale soggettivo, da sofferenza interiore, che un danno “dinamico-relazionale” circoscritto nel tempo. Allorché sia individuata la lesione di una situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, il giudice di merito è chiamato a una rigorosa analisi e ad una conseguentemente rigorosa valutazione tanto dell’aspetto interiore del danno, e quindi della sofferenza morale patita, quanto del suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana, ovvero il danno esistenziale.