È legittima la congiunta liquidazione del danno biologico e del danno morale non solo in applicazione delle tabelle milanesi vigenti al momento del giudizio ma anche successivamente dopo loro rivisitazione nel 2009 e ciò in aderenza ad un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi anche successivamente al 2008, dopo le S.U. della Cassazione (n. 26975/08), che prevede la fattispecie del danno morale quale "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale.