E’ stato nuovamente chiarito, in particolare, che il fattore discriminante al fine di stabilire l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. sia da ricercarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali da cui sia derivato il danno. La notevole estensione del bene, la sua collocazione fuori dalla perimetrazione urbana e la destinazione ad un uso generalizzato da parte dell’utenza sono certamente circostanze sintomatiche, di cui tener conto nel complesso giudizio rivolto ad accertare se, nel caso concreto, sussista effettivamente la possibilità di esercitare un potere di controllo idoneo a fondare l’applicazione dell’art. 2051 c.c., ma non costituiscono l’oggetto stesso del giudizio e, pertanto, non determinano alcuna automatica esclusione.