L'ombra crea un danno? Si ha diritto al risarcimento per "danno ingiusto" da ombra. E' il risultato di una sentenza della Cassazione che ha convalidato la decisione del giudice di Pace di Dolo (VE) che aveva accordato 400 euro di risarcimento a favore di S.D. il quale aveva subito un rallentamento nella produzione di mais a causa dell'ombra creata da un folto pioppeto di proprietà di A. D. e delle radici non recise sul terreno confinante. Il proprietario del podere di mais - rileva la Terza sezione civile - non si era avvalso della facoltà di recidere rami e radici prospicienti sul suo fondo. Ma poco importa dal momento che piazza Cavour ha convalidato il risarcimento per i danni alle annate agrarie dal 1998 al 2002, rimborsandogli anche le spese sostenute per la consulenza tecnica, quantificate in 190 euro. Il risarcimento al proprietario del podere era stato accordato dal giudice di Pace di Dolo nel gennaio 2006 sulla base del fatto che "l'ombra dei pioppi aveva impedito al mais di svilupparsi più produttivamente" e che "le radici dei pioppi assorbivano dal terreno acqua e sostanze nutrizionali a discapito della coltura del mais". Inutile il ricorso di A. D. in Cassazione volto, tra l'altro, a dimostrare che il confinante S. D. non si era avvalso del diritto accordato dall'art. 896 c.c. che consente di recidere rami e fronde se invadono il confine e che, dunque, a suo dire, non aveva diritto al risarcimento del danno. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di A.D. e ha spiegato che "costituisce onere del ricorrente indicare chiaramente quali siano i principi che si assumono disattesi trattandosi - scrivono i supremi giudici - di principi che devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione". Tutto ciò non è stato fatto, dice la Cassazione. Da qui la bocciatura del ricorso di A. D. che dovrà risarcire per i danni creati al mais dall'ombra del suo pioppeto.