Anche se disoccupato va riconosciuto il danno per la diminuzione dell’attività lavorativa futura derivante da invalidità permanente. Così la Suprema Corte di Cassazione per la diminuzione dell’attività lavorativa futura ad una ragazza, terza trasportata su di un motociclo, che a seguito di incidente stradale subiva una invalidità permanente. Invero la legge n. 39 del 1977, al primo comma indica i criteri di determinazione del danno, da adottarsi con riguardo i casi di lavoro autonomo e subordinato, mentre al terzo comma si stabilisce che “in tutti gli altri casi” il reddito da considerare ai suddetti fini non può essere inferiore a tre volte l’ammontare annuo della pensione sociale, ricomprendendo non solo la previsione in cui l’invalidità permanente ed il conseguente danno futuro siano stati riportati da soggetti che non siano lavoratori autonomi o dipendenti, ma anche quella, il cui danno futuro incida su soggetti attualmente privi di reddito, ma potenzialmente idonei a produrlo.