La Corte capitolina afferma il principio che in materia di interventi di medicina estetica, l'attore è onerato di una prova che non può limitarsi alla sola dimostrazione di un contatto tra paziente e sanitario e ad una generica allegazione di un esito peggiorativo delle condizioni fisiche, dovendo invece dimostrare quale fosse esattamente lo stato fisico antecedente all'intervento e quello posteriore, onde consentire un primo e necessario controllo di sussistenza di un nesso eziologico tra l'intervento eseguito dal sanitario e la peggiorata condizione estetica presentata dal paziente.