La Corte di Cassazione con tale sentenza, rifacendosi ad un precedente pronunciamento delle Sezioni Unite (17289/06), ha condiviso il principio per cui la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art 444 c.p.p. costituisce un importante elemento di prova per il giudice del risarcimento, il quale ove intenda discostarsene deve fornire adeguata motivazione. Secondo la Cassazione, la sentenza penale di applicazione della pena ex art 444 c.p.p., pur non potendosi configurare come una sentenza di condanna, presuppone pur sempre un'ammissione di colpevolezza ed esonera la controparte dall'onere della prova.