Recente giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, la previsione dell'articolo 2947 c.c., (secondo il quale, se il fatto e' previsto dalla legge come reato, e per il reato stesso e' prevista una prescrizione piu' lunga, questa si applica anche all'azione civile) si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, pertanto, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile diretta contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilita' indiretta. (Cass. 28464/13; Cass. 20437/08). E' stato altresi' ulteriormente chiarito che la disposizione dell'articolo 2497 c.c. va riferita sia al danno da fatto illecito contrattuale che extracontrattuale, purche' sia considerato dalla legge come reato (Cass. Sez. U, 1479/97; Cass. 5693/01, Cass. 5009/09