In tema di risarcimento danni da mancato funzionamento dell'airbag, il danneggiato ha solo l'onere di provare il nesso di causalità tra le lesioni subite e il funzionamento del prodotto
Sentenza della Corte di Cassazione, 3° sez. civile, 05.01.2010 n. 14
Avv. Daniela Conte
di Roma, RM
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MASSIMA: L’onere probatorio a carico del danneggiato si esaurisce nella dimostrazione di aver subito un danno casualmente connesso con l’uso del prodotto (sentenza in materia di risarcimento danni per airbag difettoso). In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, 3° Sez. civile, con la sentenza n. 14 del 05.01.2010, dichiarando improcedibile il ricorso proposto dalla casa produttrice di veicoli Opel Italia, la quale – secondo il parere dei Giudici d
MASSIMA: L’onere probatorio a carico del danneggiato si esaurisce nella dimostrazione di aver subito un danno casualmente connesso con l’uso del prodotto (sentenza in materia di risarcimento danni per airbag difettoso).
In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, 3° Sez. civile, con la sentenza n. 14 del 05.01.2010, dichiarando improcedibile il ricorso proposto dalla casa produttrice di veicoli Opel Italia, la quale – secondo il parere dei Giudici della Suprema Corte – intendeva ottenere una nuova valutazione del merito della controversia, circostanza inammissibile atteso che la Corte di Cassazione è giudice di legittimità e non di merito.
La sentenza è breve e non contiene riferimenti a precedenti giurisprudenziali; tuttavia, la Corte di Cassazione ha voluto ribadire (circostanza alquanto rilevante) che, nell’ipotesi di incidente stradale presuntivamente aggravato dal mancato o cattivo funzionamento dell’airbag, al danneggiato (o, come nel caso di specie, agli eredi) compete unicamente l’onere di provare il nesso di causalità tra il danno subito e l’uso del prodotto.
Si segnala, altresì, la sentenza della Corte di Cassazione n. 11710 del 20.05.2009, la quale – accogliendo il ricorso di un automobilista che aveva richiesto il risarcimento dei danni conseguenti all’improvvisa apertura e scoppio degli airbag dell’autovettura su cui viaggiava, circostanza a seguito della quale aveva subito lesioni personali – ha osservato che “…in tema di responsabilità civile da prodotti difettosi, disciplinata dal d.p.r. 24 maggio 1988 n. 224, l’importatore e distributore in Italia di autoveicoli non risponde dei danni causati dal difetto di fabbricazione dei veicoli stessi, qualora il produttore dei mezzi difettosi risieda all’interno della Comunità Europea, poiché in tal caso il consumatore è in grado di agire comodamente contro il produttore e diretto responsabile, per ottenere il risarcimento dei danni”.
Roma, 7 gennaio 2010 Avv. Daniela Conte
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Rel. Consigliere -
Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere –
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso 31844-2005 proposto da:
(OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro – tempore Dott. Cesare PRATI, elettivamente domiciliata In ROMA, Via PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato GRIECO ANTONIO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente –
contro
(OMISSIS) in proprio e quali eredi della defunta (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI 44, presso lo studio dell’Avvocato FARINA ANTONIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAVANENGHI ALFREDO giusta delega in calce al ricorso notificato
- controricorrenti -
Avverso la sentenza n. 414/2005 della CORTE D’APPELLO DI TORINO, III SEZIONE CIVILE, emessa il 29/10/2004, depositata il 11/03/2005, R.G.N. 749/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2009 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso:
La Corte,
atteso
che gli (OMISSIS) citarono in giudizio la (OMISSIS) s.p.a. per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte di (OMISSIS) per la mancata apertura (nel corso di un incidente) dell’airbag del quale era dotata la vettura sulla quale viaggiava la vittima;
che la domanda è stata accolta dal Tribunale di Tortona, con sentenza poi confermata dalla Corte D’Appello di Torino, la quale ha spiegato (con motivazione congrua e logica, priva di vizi giuridici): che con riferimento all’art. 5 del DPR n. 224 del 1978, l’onere probatorio a carico del danneggiato si esaurisce nella dimostrazione di aver subito un danno casualmente connesso con l’uso del prodotto; che era provato in atti (attraverso l’esperita CTU) il collegamento causale tra le lesioni subite dalla vittima e l’omesso funzionamento dell’airbag;
che propone ricorso per cassazione la (OMISSIS) a mezzo di due motivi e resistono con controricorso gli (OMISSIS).
Osserva
che i due motivi di ricorso, benché formalmente censuranti la violazione di legge e il vizio della motivazione, si risolvono nella esposizione di circostanze di fatto e di esiti istruttori, inammissibilmente tendenti ad ottenere, in sede di legittimità, una nuova valutazione del merito della controversia;
che, dunque, il ricorso deve essere respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sostenute nel giudizio di cassazione.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.
Il Presidente
MARIO FINOCCHIARO
L’Estensore
ANGELO SPIRITO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
4 gennaio 2010
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