Rientra nella giurisdizione del g.o. - e non del giudice amministrativo, ai sensi del comma 12 dell'art. 7 d.lg. 25 gennaio 1992 n. 74 (successivamente comma 13 dell'art. 26 del codice del consumo, di cui al d.lg. n. 206 del 2005, poi comma 14 dell'art. 27 del codice stesso, come introdotto dal d.lg. n. 146 del 2007, attuativo della direttiva 2005/29/Ce) - la controversia promossa da un consumatore per conseguire, ex art. 2043 c.c., il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (sott