Il principio è stato affermato dal Tribunale di Enna con ordinanza decisoria del 28 marzo 2011 sulla eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla difesa di un prestigioso I.R.C.C.S. di rilevanza nazionale avverso la citazione proposta da un paziente dinanzi al Tribunale del suo luogo di residenza in applicazione del “foro del consumatore”. L’attore, rappresentato e difeso dall’Avv. Gaetano Cantaro del foro di Enna, aveva citato l’I.R.C.C.S. dinanzi al Tribunale di Enna, foro di residenza del paziente in applicazione del “foro del consumatore.”. Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, aveva eccepito l’inapplicabilità del “foro del consumatore”, adducendo a sostegno della sua tesi l’ordinanza della Corte di Cassazione del 2 aprile 2009 n. 8093. L’Avv. Cantaro ha rilevato che l’ordinanza della Corte di Cassazione citata concerneva ipotesi diversa e, cioè, quella di paziente ricoverato in struttura pubblica in regime di convenzione col Servizio Sanitario Nazionale con oneri a carico di quest’ultimo e non già quella di “paziente ricoverato in struttura pubblica in regime di libera professione dei pazienti solventi” con spese esclusivamente a proprio carico e senza oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il Tribunale di Enna ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale, confermando la sussistenza del “foro del consumatore” in relazione alla proposta domanda di risarcimento dei gravissimi danni patiti dall’attore in occasione di intervento chirurgico.