La Suprema Corte, chiamata ad accertare la competenza territoriale in una causa avviata da alcuni consumatori in un foro diverso da quello del consumatore (articolo 63 del Codice del Consumo), convenzionalmente fissato dalle parti in un contratto di conto corrente collegato a diversi contratti di acquisto e negoziazione di strumenti finanziari, ha enunciato con ordinanza i seguenti principi di diritto: 1) “per le controversie concernenti contratti negoziati fuori dei locali commerciali relativi a strumenti finanziari la competenza territoriale è determinata ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 206 del 2005, giacché l’art. 46 esclude l’applicabilità ai medesimi delle (sole) norme di cui alla sezione I del Capo I del Titolo III della Parte III del Codice del Consumo, e non anche di quelle di cui alla sezione III, cui esso accede; 2) per le controversie concernenti contratti negoziati fuori dei locali commerciali relativi a strumenti finanziari il consumatore può adire un giudice diverso da quello del foro del consumatore ex art. 63 d.lgs. n. 206 del 2005, competente per territorio giusta uno dei criteri posti agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., senza che, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dal professionista ovvero d’ufficio, tale giudice possa dichiarare la propria incompetenza anche a svantaggio, e cioè in pregiudizio dell’interesse, del consumatore”.