La durata di un anno nel ritardo nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali rende ingiustificabile la condotta dell'incolpato, se non siano allegate dallo stesso e accertate dalla sezione disciplinare circostanze assolutamente eccezionali, che giustifichino l'inottemperanza del precetto sul termine di deposito che, dopo il decorso dell'anno di cui sopra, deve presumersi superiore alla soglia della ragionevolezza e naturalmente ingiustificabile, perché tale durata annuale, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, è sufficiente, in materia civile, a completare l'intero giudizio di legittimità e quindi la stesura di qualsiasi provvedimento e il suo deposito non possono in genere richiedere tempi superiori a quelli del processo di cassazione, che comprende, con gli adempimenti procedurali e lo studio del caso, anche l'ascolto della difesa.