In merito alle controversie riguardanti i contratti negoziati fuori dai locali commerciali relativi a strumenti finanziari, il consumatore può adire un giudice diverso da quello del foro del consumatore ex art. 63 del Codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005) e competente per territorio in virtù di uno dei criteri posti agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., senza che, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dal professionista ovvero rilevata d'ufficio, tale giudice possa dichiarare la propria incompetenza anche a svantaggio, ovvero in pregiudizio, dell'interesse del consumatore.