CONSUMATORE L'ordinanza di inammissibilità ex art. 140 bis del Codice del Consumo non implica alcuna decisione definitiva, né sulla esistenza del diritto risarcitorio rivendicato dal suo titolare, né sulla possibilità di farlo altrimenti valere in giudizio, per cui avverso la medesima non è esperibile il rimedio del ricorso per Cassazione che, se proposto, è inammissibile. L'ordinanza che dichiara o conferma l'inammissibilità dell'azione di classe non è suscettibile di assumere la stabilità del giudicato sostanziale e non produce la efficacia preclusiva del dedotto e del deducibile, in quanto è fondata su una delibazione sommaria. Nell'ipotesi di pronuncia di inammissibilità per manifesta infondatezza dei diritti omogenei fatti valere, la valutazione del Giudice è, invero, operata, oltre che in sede di cognizione sommaria, ai soli fini del giudizio di ammissibilità della domanda di classe e, dunque, con delibazione finalizzata ad una pronuncia di rito, idonea a condizionare unicamente la prosecuzione dl quel processo di classe. A norma dell'art. 140 bis, comma 14, Codice del Consumo, invero, è unicamente l'ordinanza di ammissibilità che preclude la proposizione delle medesima azione di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione e non la ordinanza di inammissibilità, la quale non preclude affatto la riproponibilità dell'azione. CASSAZIONE PENALE Cass. pen., Sez. III, ud. 13 aprile 2012 - dep. 19 giugno 2012, n. 24357