Cass. civ., Sez. III, 16 aprile 2012, n. 5974 COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE - CONSUMATORE - VALORI MOBILIARI Per le controversie concernenti contratti negoziati fuori dei locali commerciali relativi a strumenti finanziari la competenza territoriale è determinata ai sensi dell'art. 63 del Codice del consumo, giacché l'art. 46 del codice citato esclude l'applicabilità ai medesimi delle (sole) norme di cui alla sezione I del Capo I, Titolo III, Parte III del Codice del consumo, e non anche di quelle di cui alla sezione III, cui esso accede. Per le controversie concernenti contratti negoziati fuori dei locali commerciali, relativi a strumenti finanziari, il consumatore può adire un giudice diverso da quello strettamente di sua competenza ex art. 63 del Codice del consumo, competente per territorio giusta uno dei criteri posti agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., senza che, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dal professionista ovvero d'ufficio, tale giudice possa dichiarare la propria incompetenza anche a svantaggio, e cioè in pregiudizio dell'interesse, del consumatore.