Se l'assemblea di condominio si limita a ripartire le spese ma non cambia i criteri, la delibera è solo annullabile
Cassazione Civile, Sezione Seconda, sentenza del 21 maggio 2012, n. 8010
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 436 volte dal 26/07/2012
I criteri legali stabiliti per la ripartizione delle spese possono essere derogati solo da una "diversa convenzione", ossia da un regolamento condominiale di carattere contrattuale (predisposto cioè dall'originario costruttore-venditore ed accettato per adesione dai singoli acquirenti delle unità immobiliari o da un accordo tra tutti i condomini). In mancanza del consenso unanime dei condomini sono nulle le delibere con le quali tali criteri sono stabiliti o sono modificati quelli fissati in precedenza, mentre si devono considerare annullabili quelle che in concreto ripartiscono le spese violando i validi criteri già stabiliti.
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