I criteri legali stabiliti per la ripartizione delle spese possono essere derogati solo da una "diversa convenzione", ossia da un regolamento condominiale di carattere contrattuale (predisposto cioè dall'originario costruttore-venditore ed accettato per adesione dai singoli acquirenti delle unità immobiliari o da un accordo tra tutti i condomini). In mancanza del consenso unanime dei condomini sono nulle le delibere con le quali tali criteri sono stabiliti o sono modificati quelli fissati in precedenza, mentre si devono considerare annullabili quelle che in concreto ripartiscono le spese violando i validi criteri già stabiliti.