La disposizione dell'art. 1136 c.c. è applicabile anche nel caso in cui il condominio sia composto da due soli partecipanti che regola la costituzione e la validità dell'assemblea e prevede il metodo collegiale: se non si raggiunge l'unanimità e non si decide, poichè la maggioranza non può formarsi in concreto è sempre possibile il ricorso all'autorità giudiziaria. (Nella fattispecie non era mai stata deliberata l'approvazione e la ripartizione delle spese del condominio, ma il condomino maggioritario comunicava semplicemente all'altro condomino la ripartizione delle spese.