Secondo la pronuncia che si annota, il criterio di ripartizione di cui all'art. 1124 c.c. - che deroga ai generali criteri di cui all'art. 1123 c.c., introducendo una compartecipazione alle spese proporzionata anche all'altezza del piano dal suolo – non può essere applicato al caso di specie in cui viene introdotta una innovazione consistente nella costruzione di un nuovo ascensore.