Secondo la Cassazione, anche ammesso che «il titolo esecutivo intervenuto nei confronti dell'ente di gestione condominiale (...) possa essere validamente azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato solidale» – questione che le Sezioni Unite 9148/2008 hanno risolto «nel senso che la responsabilità del condomino è solo parziale, in proporzione della sua quota anche nei rapporti esterni» – questa "libertà" di azione non si estende comunque fino a escludere l'onere di informazione e di conoscenza del singolo debitore. Pertanto, sottolinea l'estensore «è di tutta evidenza che, se una nuova notificazione del titolo esecutivo non occorre per il destinatario diretto del decreto monitorio ex articolo 654, comma 2 del codice di procedura («esecutorietà non disposta con sentenza»), detta notificazione, invece, è necessaria qualora si intenda agire contro soggetto non indicato nell'ingiunzione, per la sua pretesa qualità di obbligato solidale».