Distacco del condomino dall'impianto di riscaldamento centralizzato e relative spese
Tribunale di Roma Sezione 5 civile, Sentenza 19.05.2005, n. 11575
Avv. Staff di Guidelegali.it
di Milano, MI
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Tribunale di Roma Sezione 5 civile SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 38496 nel ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2001 E promossa da: Ia. di Ma. So. s.a.s elettivamente domiciliata in Ro. presso lo studio dell'Avv. G. D'In. che la rappresenta e difende ATTRICE Contro: Condominio Via Gi. Ce. 61 - Pa. Em. 34 - Via Du. 13 e Via degli Sc. 19 1 Ro. elettivamente domiciliato in Ro. presso lo studio dell'Avv. L. La. Lo. che lo rappresenta
Tribunale di Roma Sezione 5 civile
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 38496
nel ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2001
E promossa da: Ia. di Ma. So. s.a.s elettivamente domiciliata in Ro. presso lo studio dell'Avv. G. D'In. che la rappresenta e difende
ATTRICE
Contro: Condominio Via Gi. Ce. 61 - Pa. Em. 34 - Via Du. 13 e Via degli Sc. 19 1 Ro. elettivamente domiciliato in Ro. presso lo studio dell'Avv. L. La. Lo. che lo rappresenta e difende
CONVENUTO
avente ad oggetto: condominio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 7/6/2001 la Ia. di Ma. So. s.a.s. quale proprietaria di una unità immobiliare sita nel complesso condominiale di via Gi. Cesare 61 - Via Pa. Em. 34 - via Du. 13 e Via degli Sc. 191 Ro., conveniva in giudizio il suddetto condominio ed esponeva che in data 14/4/2000 l'assemblea condominiale, con riferimento al punto quattro dell'ordine del giorno (relazione dell'amministratore sulla possibilità di distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, delibere conseguenziali), aveva deliberato "di applicare a coloro i quali si distaccano dal riscaldamento una percentuale del 25% della propria quota millesimale afferente le spese di sola gestione ferme restando le spese di manutenzione e rifacimento dell'impianto"; che essa attrice aveva votato contro detta delibera; che in data 23/4/2001, in assenza di essa attrice, l'assemblea aveva approvato a maggioranza, al punto tre dell'ordine del giorno, il preventivo del riscaldamento 2000/2001, con un piano di riparto che prevedeva l'attribuzione ai condomini distaccatisi di un importo di spesa pari al 25% di quella dovuta in base al regolamento, e al condominio del residuo 75 %; che il diritto al distacco da parte dei condomini, laddove, come nel caso di specie, non era previsto nel regolamento e non era stato deciso all'unanimità, era condizionato alla assenza di pregiudizio per l'impianto e alla mancanza di aggravio di spesa per gli altri condomini; che dette circostanze non erano state comprovate dai condomini distaccatisi. Quindi, la parte attrice chiedeva la declaratoria di nullità o l'annullamento delle delibere suddette.
Si costituiva in giudizio il condominio che chiedeva il rigetto della domanda deducendo che il distacco operato da alcuni condomini non aveva determinato alcun pregiudizio all'impianto e nessun aggravio di spesa, ma semmai una diminuzione dei consumi di combustibile, come risultava dai consumi dell'anno 2000/2001 rispetto a quelli degli anni precedenti, anteriori ai distacchi.
Si procedeva alla trattazione della causa e all'assegnazione dei termini di cui all'art. 184 c.p.c.
All'udienza del 31/1/2005 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e la causa veniva trattenuta in decisione sulle mere produzioni documentali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Invero, il distacco dei condomini dall'impianto di riscaldamento centralizzato, laddove, come nel caso di specie, non sia consentito per espressa previsione del regolamento condominiale ovvero non sia stato deciso all'unanimità dei condomini, può essere autorizzato dall'assemblea a maggioranza solo qualora sia stata preventivamente comprovata dal singolo condomino l'assenza di pregiudizio per l'impianto e la mancanza di aggravio di spesa per il condominio, ovvero quando l'eventuale aggravio di spesa determinatosi per gli altri condomini ancora collegati all'impianto sia posto a carico di coloro che, distaccandosi, lo hanno provocato.
Ora, l'assemblea del 14/4/2000 ha autorizzato il distacco e applicato ai distaccati una quota di partecipazione alla spesa di gestione corrispondente al 25% di quanto dovuto in base alle tabelle millesimali, e ciò è avvenuto senza che alcuna verifica tecnica fosse stata effettuata in relazione agli effetti dei distacchi sulla funzionalità dell'impianto e sulla sussistenza ed entità di eventuali aggravi di spesa per il condominio
La suddetta delibera risulta dunque viziata da nullità, deducibile dal condomino dissenziente o assente senza limiti temporali, perché tale da incidere sui diritti soggettivi dei condomini.
A ciò consegue l'annullamento della delibera del 24/4/2000, assunta nell'esercizio delle attribuzioni assembleari previste dall'art. 1135 n. 2 c.c. e applicativa dei criteri di riparto delle spese di gestione del riscaldamento già illegittimamente adottati (Cass. 4806/2004).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunziando tra le parti in causa, ogni altra istanza o eccezione disattesa, dichiara la nullità della delibera assunta dal condominio convenuto in data 14/4/2000 al punto 4 dell'ordine del giorno e annulla la delibera assunta dal condominio convenuto in data 23/4/2001 al punto 3 dell'ordine del giorno.
Condanna il condominio convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice Ia. di Ma. So. s.a.s., liquidate in euro 199,00 per esborsi, euro 1.000,00 per competenze ed euro 1.800,00 per onorari, oltre oneri di legge e rimborso spese generali.
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