Decreto ingiuntivo per oneri condominiali: paga chi è condomino al momento dell'avvio del procedimento monitorio
Cass. civ., ordinanza n. 12841 depositata il 23.07.2012
Avv. Daniela Conte
di Roma, RM
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Una volta perfezionato il trasferimento di una proprietà immobiliare in un condominio, l'alienante perde la qualità di condomino e non può più partecipare alle assemblee per difendersi; pertanto, i ricorsi per decreto ingiuntivo per oneri condominiali non corrisposti vanno proposti nei confronti dell'acquirente dell'immobile (salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti del venditore) Il Condominio Sempronio ottiene dal Giudice di Pace di Sarzana (SP) decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini Tizio e Tizietta per il pagamento di oneri condominiali non corrisposti da Caio, venditore dell'immobile di loro proprietà. Tizio e Tizietta propongono appello, ma il decreto ingiuntivo viene confermato. Tizietta - in proprio e nella qualità di erede di Tizio, nel frattempo deceduto - propone, allora, ricorso per Cassazione. La Suprema Corte precisa, preliminarmente, che la responsabilità solidale dell'acquirente per oneri condominiali non corrisposti dal venditore è limitata al biennio precedente l'acquisto dell'immobile (sul punto vedi, ex multis, Cass. civ. n. 16975 del 2005 e Cass. civ. n. 2979 del 2012). Più nello specifico, poi, i Giudici con l'ermellino ricordano che la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 23345 del 2008) ha statuito, in tema di condominio, che " una volta perfezionatosi il trasferimento di un'unità immobiliare, l'alienante perde la qualità di condomino e non è più legittimato a partecipare alle assemblee, potendo far valere le proprie ragioni sul pagamento dei contributi dell'anno in corso o del precedente solo attraverso l'acquirente che gli è subentrato, con la conseguenza che non può essere chiesto ed emesso nei suoi confronti decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che la predetta norma di legge può trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro che sono condomini al momento della proposizione del ricorso monitorio (atteso che l'obbligo di pagamento di questi ultimi sorge dal rapporto di natura reale che lega l'obbligato alla proprietà dell'immobile)". Sulla scorta di tali motivazioni, la Suprema Corte - con ordinanza n. 12841 depositata il 23.07.2012 - ha rigettato il ricorso di Tizietta, condannandola al pagamento delle spese di giudizio. Roma,24.07.2012 Avv. Daniela Conte Studio Legale Avv. Daniela Conte & Partners
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