Nel caso di giudizio intentato dal Condominio e del quale, pur trattandosi di diritti connessi alla partecipazione di singoli condomini al condominio, costoro non siano stati partì, spetta esclusivamente al Condominio, in persona del suo amministratore, a ciò autorizzato da Delib. assembleare, far valere il diritto alla equa riparazione per la durata irragionevole di detto giudizio. Nella novità e complessità della questione le ragioni della compensazione delle spese del giudizio.