I criteri previsti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 per la determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore, ancorché dettati per la tutela generale del territorio, possono essere utilizzati come parametro di riferimento per stabilire l’intensità e, di riflesso, la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati purchè, però, considerati come solo limite minimo.