L'articolo 1117 c.c. pone una presunzione di condominialità per quei beni nella stessa norma indicati, la cui elencazione non è, comunque, tassativa e deriva sia dalla oggettiva attitudine del bene sia dalla concreta destinazione dello stesso al servizio comune. Da ciò ne consegue che tale disposizione non solamente ha la funzione e l'efficacia integrativa del regolamento condominiale, bensì che la presunzione legale (nella stessa norma posta) può essere superata solo dalla prova di un titolo contrario, identificabile nella dimostrazione della proprietà esclusiva del bene in capo ad un differente soggetto. A ciò non è idoneo il regolamento condominiale che non costituisce titolo di proprietà, ma ha la funzione di disciplinare solo l'utilizzo della cosa comune nonchè la ripartizione delle spese.