Con la Sentenza n. 17881/2011, la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che deve essere riconosciuto in capo al conduttore il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che, con il proprio comportamento, ha arrecato danno nell’uso o nel godimento al bene locato, in quanto, nel caso in cui nell’immobile ci sia una infiltrazione, il conduttore ex art. 1585 comma 2 c.c. gode di una autonoma legittimazione a proporre azione di responsabilità nei confronti dell’autore del danno. Nella specie, il conduttore del locale commerciale, a causa delle infiltrazioni, non lamentava un danno attinente alla struttura del locale, ma al pavimento in parquet, che aveva installato per rendere il locale più idoneo all’esposizione di mobilio e arredi, che costituivano l’oggetto dell’attività di esposizione e vendita da lui esercitata e il fenomeno è risultato circoscritto alla parte sottostante il terrapieno, parte di proprietà comune. Questo accertamento in fatto, ovvero che le infiltrazioni provenissero dal terrapieno, come evidenziato dalla CTU, ha permesso di confermare la sentenza impugnata sul capo della esistenza di legittimazione attiva del ***., una volta che il giudice dell’appello ha correttamente qualificato il terrapieno stesso come parte comune ) ed ha escluso che le infiltrazioni provenivano dal vespaio, avendo ritenuto, in virtù degli artt. 1117 e 840 c.c., il terrapieno parte comune ed, in quanto tale, oggetto di custodia da parte del Condominio.