L'abbandono dell'abitazione senza la prova effettiva dell'inabitabilità non da diritto al risarcimento del danno. Il caso ha visto un condomino citare in giudizio il condominio per vedersi risarciti i danni derivanti da infiltrazioni. A seguito del decesso dell'attore, succedevano nella sua posizione gli eredi di questo i quali si vedevano riconosciuti, dai giudici di primo grado, sia il diritto al risarcimento dei danni subiti che il mancato godimento dell'immobile abbandonato durante la causa. La Cassazione ha confermato la sentenza modificativa in sede di appello, riconoscendo che non vi era stata la prova che l'abbandono fosse seguito all'effettiva inabitabilità dell'immobile a causa delle infiltrazioni denunciate.