l cortile condominiale può essere “trasformato” e destinato a parcheggio con la maggioranza previste dall’articolo 1136 del codice civile, senza il consenso di tutti i proprietari, anche in presenza di un regolamento di condominio che fa divieto espresso di tale uso oppure che vieta di occupare il cortile. E’, quindi, sufficiente, la maggioranza qualificata per la destinazione a parcheggio di un cortile condominiale: è esclusa, di conseguenza, la decisione all’unanimità. Così la Suprema Corte di Cassazione, sezione II civile, con la sentenza 15 giugno 2012 n. 9877. La vicenda oggetto di controversia riguardava l’assemblea condominiale che aveva deciso di “permettere” il parcheggio in un cortile del condominio stesso, anche se vi era un regolamento che vietava espressamente tale utilizzo. Uno dei condomini provvedeva alla impugnazione della delibera assembleare, poiché “il fatto di permettere il parcheggio nel cortile avrebbe limitato (se non impedito del tutto) o addirittura estinto uno dei diritti riconosciuti ai proprietari dal regolamento. Secondo quanto precisato dal ricorrente una delibera in tal senso avrebbe potuto ritenersi legittima solamente se vi fosse stato il consenso di tutti i condomini, poiché andava a modificare un regolamento di condominio contrattuale per cui non poteva essere assunta con una “semplice” maggioranza ex art. 1136 c.c. La questione si sposta dinanzi l’attenzione della Corte di Cassazione; i giudici di legittimità ricordano che nei regolamenti condominiali sono “contrattuali” non tutte le clausole, bensì solamente quelle limitative di diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni ovvero attributive ad alcuni condomini di maggiori diritti rispetto ad altri. Come spiega la Corte sono contrattuali, e di conseguenza modificabili solamente con il consenso di tutti i proprietari, quelle che vanno ad incidere sui diritti reali individuali oppure dei comunisti; tutte le altre, anche se sono contenute in regolamenti, sono semplici clausole che regolano l’utilizzo dei beni comuni e, quindi, possono essere modificate a maggioranza. Da ciò ne consegue che nel caso in cui la clausola del regolamento che vieta il parcheggio nel cortile (o che, in ogni caso, ne vieta un qualsiasi uso) è meramente regolamentare, una delibera assembleare che autorizza il parcheggio (a turni) nel cortile, di fatto, modifica il regolamento; tale modifica può essere fatta a maggioranza ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1136 c.c. Secondo gli Ermellini la clausola che disciplina le modalità di uso dei beni comuni deve ritenersi norma di natura regolamentare ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1138 c.c.