L’ascensore può ormai ritenersi a pieno titolo un elemento necessario per l’abitabilità di un appartamento e dunque la sua installazione può avvenire anche in deroga alla normativa sulle distanze minime. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 14096/2012, accogliendo il ricorso di una proprietaria che dopo aver fatto installare un ascensore (peraltro con il placet dell’assemblea) nel cortile condominiale senza osservare la distanza minima di tre metri dalle finestre di altri proprietari, si era vista dare torto in Appello dopo aver vinto in primo grado. I giudici della Cassazione però hanno bollato come “apodittica e avulsa da ogni riferimento al caso di specie” l’asserzione della Corte di Appello di Catania secondo cui l’ascensore “non può essere considerato un impianto indispensabile per l’effettiva abitabilità dell’appartamento” e, dunque, ad esso non possono applicarsi le norme derogatorie, rispetto alle distanze del codice civile, previste dalla legge 13/1989, volta all’eliminazione delle barriere architettoniche. Non solo, chiarisce la Suprema corte che tale norma opera a prescindere dalla effettiva utilizzazione degli edifici considerati da parte di persone portatrici di handicap. Per gli ermellini, infatti, la Corte territoriale “non sembra aver adeguatamente apprezzato che, nella valutazione del Legislatore, l’installazione dell’ascensore o di altri congegni … idonei ad assicurare l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici, costituisce elemento che deve necessariamente essere previsto dai progetti relativi alla costruzione dei nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici” . Non solo, interpretando la volontà del legislatore, per la Cassazione gli ascensori sono diventati “funzionali ad assicurare la vivibilità dell’appartamento” al pari di luce, acqua e gas. E seppure la lettera della legge parla di nuovi edifici “la assolutezza della previsione di cui all’articolo 1 non può non costituire un criterio di interpretazione anche per le soluzioni di potenziali conflitti che dovessero verificarsi con riferimento alla necessità di adattamento degli edifici esistenti alle prescrizioni dell’articolo 2”. In definitiva, per la Cassazione non si può escludere anche per l’ascensore l’operatività del principio per cui le indicazioni della norma del codice civile (articolo 1102) relativa all’utilizzazione delle parti comuni non operano “nell’ipotesi di installazione di impianti che devono considerarsi indispensabili ai fini di una reale abitabilità dell’appartamento” (Cassazione sentenza 7752/1995).