Tizia - che abita all'ultimo piano di uno stabile condominiale- agisce in giudizio con azione inibitoria, chiedendo il risarcimento danni a causa dell'eccessivo rumore dovuto alle porte che si aprono e si chiudono (soprattutto di notte). In primo grado la domanda viene accolta. Impugnata la sentenza dinanzi alla Corte d'Appello, quest'ultima riforma la decisione di primo grado, sostenendo che si trattava di uno sforamento lieve che " non era di per sé sufficiente ad integrare l'intollerabilità dei rumori, anche in considerazione del fatto che gli stessi erano discontinui e rari in periodo notturno e che la signora era risultata essere un soggetto particolarmente sensibile ai rumori ". I Giudici di secondo grado si spingono oltre, rimproverando Tizia che avrebbe fatto meglio a "valutare, all'epoca dell'acquisto dell' appartamento, le condizioni acustiche dell'impianto e delle mura dell'immobile ". La ricorrente impugna la sentenza dinanzi alla Corte di legittimità, che ribaltano la decisione della Corte d'Appello. I Giudici con l'ermellino, infatti, osservano che " il contenimento delle emissioni, di qualsiasi genere, entro i livelli massimi fissati dalle normative di tutela ambientale e nell'interesse della collettività, non costituisce circostanza sufficiente ad escludere in concreto l'intollerabilità delle correlative immissioni "; al contrario, " il superamento di detti livelli, da assumersi quali criteri minimali di partenza ai fini del giudizio di tollerabilità o meno, deve ritenersi senz'altro illecito ". Di conseguenza, " la diretta ed immediata esposizione, in ragione della vicinanza, alle fonti di emissione acustica, ove queste siano superiori a quelle normativamente fissate a tutela indifferenziata della collettività, giustifica in ogni caso il vicino a chiedere la tutela inibitoria e risarcitoria ". Alla luce di queste motivazioni, la Corte di Cassazione - con la sentenza n. 26898 del 14 dicembre 2011 - ha accolto il ricorso di Tizia, cassando la sentenza della Corte d'Appello. Roma, 15 dicembre 2011 Avv. Daniela Conte RIPRODUZIONE RISERVATA