Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 17881/2011, con la quale ha respinto il ricorso di un condominio di Bari che lamentava l’assenza di legittimazione ad agire da parte del conduttore, essendo tale potere esclusivamente in capo al proprietario. Il conduttore può agire direttamente contro il condominio per ottenere il risarcimento del bene danneggiato a causa di infiltrazioni derivanti da parti comuni dell’edificio. Per la Suprema corte però al conduttore spetta “il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell’uso o nel godimento della cosa locata”. Nel caso specifico ad essere danneggiato era il parquet del locale preso in fitto. E siccome la Ctu aveva chiarito che l’infiltrazione derivava da una superficie interrata posta al di sotto del locale locato di proprietà condominiale, la Suprema corte ha riconosciuto la legittimazione del conduttore ad agire direttamente contro il condominio.