La Corte di Appello riforma la decisione di prime cure, affermando la responsabilità ex art. 2051 c.c. sia dell’amministratore che del Condominio, i quali propongono ricorso per cassazione. La Suprema Corte conferma quanto già stabilito dalla Corte di merito, ovvero la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Condominio e dell’amministratore, non sussistendo il caso fortuito, in quanto nel caso di specie non risulta provato un ruolo causale dell’acqua sulle scale quale imprevedibile, inevitabile ed esclusivo e avulso dal normale utilizzo della cosa in custodia