Il Condominio e il suo amministratore devono risarcire i danni al condomino che si procura lesioni scivolando sulle scale condominiali bagnate.
Cass. Civ. Sez. III°, sent. 22/11/2016 n.23727
Avv. Sandra Tornatore
di Firenze, FI
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La Corte di Appello riforma la decisione di prime cure, affermando la responsabilità ex art. 2051 c.c. sia dell’amministratore che del Condominio, i quali propongono ricorso per cassazione. La Suprema Corte conferma quanto già stabilito dalla Corte di merito, ovvero la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Condominio e dell’amministratore, non sussistendo il caso fortuito, in quanto nel caso di specie non risulta provato un ruolo causale dell’acqua sulle scale quale imprevedibile, inevitabile ed esclusivo e avulso dal normale utilizzo della cosa in custodia
Il Tribunale rigettava le domande, rilevando che custode era il condominio e non il suo amministratore in proprio.
la Corte di Appello riformava la decisione di prime cure affermando la responsabilità ex art. 2051 c.c., sia dell'amministratore che del condominio, previa riqualificazione a tale titolo della domanda, sull'assunto conclusivo della pericolosità della cosa custodita anche se innescata da un agente esterno.
La Corte rigetta il ricorso.
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