Condominio, distacco dal riscaldamento centralizzato: quali conseguenze? Cassazione civile , sez. II, sentenza 10.05.2012 n° 7182
Cassazione civile , sez. II, sentenza 10.05.2012 n° 7182
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 1688 volte dal 28/08/2012
La questione giuridica sottesa alla sentenza n. 7182/2012 della Cassazione civile è così riassumibile: il condomino che legittimamente opera il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento condominiale è tenuto a pagare le spese straordinarie di manutenzione del medesimo oppure no? La risposta negativa fornita dalla Cassazione è strettamente connessa alla fattispecie esaminata, ma sembra non risolvere la questione in radice, perché fornisce un principio di diritto applicabile non già a tutti i casi di c.d. “distacco legittimo dell’impianto di riscaldamento afferente la singola unità abitativa”, ma solo ai casi in cui la situazione prodotta dal distacco sia irreversibile.
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