Ai fini della costituzione del c.d. supercondominio non è necessaria la manifestazione di volontà dell’originario costruttore e nemmeno quella del proprietario delle singole unità immobiliari di ciascun condominio. E’, infatti, sufficiente che i singoli edifici materialmente abbiano in comune alcuni servizi o impianti che siano ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 1117 del codice civile, poiché collegati da un vincolo di accessorietà necessaria ad ogni stabile.