Nulla la delibera dell'assemblea che assegna al proprietario dell'immobile con più millesimi il diritto a scegliere il posto.
(Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, sentenza n. 26226 del 7 dicembre 2006)
Avv. Federica Malagesi
di Roma, RM
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Con la sentenza n. 26226 del 7 dicembre 2006, la seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in tema di uso e godimento del bene comune, ed in particolare dei posti auto. Oggetto della pronuncia è una deliberazione condominiale, adottata a maggioranza, con la quale l’assemblea disponeva l’assegnazione dei posti auto condominiali in ragione dei millesimi posseduti da ciascun modo, sostituendo il precedente criterio di turnazione. Tali p
Oggetto della pronuncia è una deliberazione condominiale, adottata a maggioranza, con la quale l’assemblea disponeva l’assegnazione dei posti auto condominiali in ragione dei millesimi posseduti da ciascun modo, sostituendo il precedente criterio di turnazione. Tali posti auto (in totale nove) non erano, però, qualitativamente equivalenti, poiché i posti 7 e 9 per la loro fruibilità in entrata ed in uscita, rendevano necessaria la rimozione delle autovetture allocate nei posti 6 e 8, che dovevano pertanto, lasciare il cambio in folle per lo spostamento a mano.
Il Tribunale, nella veste di Giudice d’Appello, giudicando tale criterio lesivo dei diritti di alcuni condomini, ha annullato la delibera.
Ai sensi dell’art. 1102 c.c. (“uso della cosa comune”), ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso..”.
Le disposizioni di cui alla citata norma in materia di comunione, come dottrina e giurisprudenza hanno sempre affermato, trovano applicazione anche in materia di condominio in forza del rinvio di cui all′articolo 1139 Cc.
Per tale ragione, deve essere considerata illegittima qualsiasi deliberazione, attribuisca in violazione dell’art. 1102 c.c., un uso differenziato di un bene comune.
Nel caso in esame, sostiene il Tribunale, il tenore della verbalizzazione non lascia dubbi sull′intendimento dell′assemblea di sostituire il precedente criterio di turnazione, con uno che assegnando i posti auto in ragione dei millesimi posseduti da ciascun condomino altera la pienezza e la parità dell′uso e riguardando diritti individuali necessita del consenso di tutti.
Tale ragionamento giuridico è stato accolto dalla Suprema Corte di legittimità.
Secondo la Cassazione, è corretta la decisione del Tribunale che nel criterio di uso del garage comune deliberato, ha ravvisato la violazione dell’art. 1102 c.c. non garantendo, anzi impedendo il criterio scelto, il “pari uso” del garage a tutti i condomini, dal momento che i posti macchina non sono equivalenti sotto il profilo della comodità di uso..
“Quindi - sostiene la S.C. - se è evidente che, non essendo nel caso concreto i posti macchina equivalenti per comodità d′uso, un criterio di utilizzazione debba essere stabilito, è, altresì, evidente che, nel disaccordo delle parti, il criterio da seguire non possa non rispettare l′articolo 1102 Cc il quale impedisce che alcuni comproprietari facciano un uso della cosa comune, dal punto di vista qualitativo, diverso rispetto agli altri; risultato diverso che, invece, il criterio prescelto dall′assemblea consegue traducendosi in una assegnazione dei posti a tempo indeterminato, dal momento che i condomini favoriti non rinuncerebbero al posto più comodo per uno meno comodo, perpetuando così nel tempo la illegittima comprensione del pari uso dei condomini svantaggiati”.
Dott.ssa Federica Malagesi
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