Nulla la delibera assembleare se amministratore rifiutò consegna documenti contabili
Corte di Cassazione sezione 2 Civile, Sentenza del 21 Settembre 2011, n.° 19210
Avv. Prof. Antonio Ruggiero
di Varese, VA
Letto 1393 volte dal 26/09/2011
Il condomino che chieda di prendere visione o di estrarre copia di documenti contabili non deve giustificare le motivazioni che stanno alla base delle sue richieste. Tale richiesta può essere fatta in qualsiasi momento e non solo in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea. Tale facoltà, ovviamente, non deve essere di ostacolo all’attività amministrativa, non deve essere contraria ai principi di correttezza e non deve essere un peso economico per l’intero condominio. I costi di tale operazione vanno addebitati al condomino che ne ha fatto richiesta. La Cassazione, con tale Sentenza, ha chiarito che il rifiuto di estrarre copia dei documenti contabili, ove non sia comprovata l’impossibilità a dare seguito alla richiesta perché pervenuta a poche ore dalla seduta, dà luogo a responsabilità e ha come conseguenza quella dell’annullamento della delibera assembleare. Il caso, oggetto della suddetta Sentenza, riguarda una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una delibera assembleare dche approvava il bilancio consuntivo di lavori effettuati ed il relativo piano di riparto. Un condomino aveva lamentato di non aver avuto la possibilità di visionare la documentazione relativa, non avendo l’amministratore provveduto a fargliela visionare nonostante la sua esplicita richiesta avvenuta prima dell’assemblea. In primo grado il Tribunale aveva dato torto al condomino; la Corte d’Appello aveva riformato la sentenza di primo grado evidenziando che la facoltà del condomino di ottenere copia della documentazione non è fine a se stessa, ma finalizzata ad un’attività di controllo sull’attività dell’amministratore. La Suprema Corte ha dato, quindi, ragione al condomino richiamando i principi già affermati dalla giurisprudenza della stessa Cassazione in tema di comunione dei diritti reali ed ha quindi ritenuto corretta la decisione della Corte d’Appello nella fattispecie nel punto in cui valutava la richiesta del condomino come “una consapevole e documentata partecipazione all’assemblea condominiale che avrebbe dovuto approvare il bilancio consuntivo dei lavori di manutenzione straordinaria e il piano di riparto delle spese”.
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