Impugnazione e validità dell'assemblea dei condomini negli edifici
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 14.04.2011, n. 8491
Avv. Annamaria Tanzi
di Teramo, TE
Letto 1086 volte dal 02/05/2011
L’art. 1137 c.c. non disciplina la forma delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, che vanno pertanto proposte con citazione, in applicazione della regola dettata dall’art. 163 c.p.c. L’adozione della forma del ricorso non esclude l’idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, a patto che l’atto sia presentato al giudice, e non anche notificato, entro i trenta giorni previsti dall’art. 1137 c.c., atteso che estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre grava l’attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impiegati dall’ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 7 articoli dell'avvocato
Annamaria Tanzi
-
Consulta: giusto l'indennizzo nei contratti a termine
Letto 961 volte dal 14/11/2011
-
Responsabilità professionale: notaio
Letto 1125 volte dal 12/11/2011
-
Condominio negli edifici: spese, manutenzione e riparazioni
Letto 1166 volte dal 12/11/2011
-
Circolazione stradale: condotta dei veicoli
Letto 996 volte dal 12/11/2011
-
Governo: pubblicato il Decreto in materia di pensionamento anticipato per gli addetti ad "attività usuranti"
Letto 1103 volte dal 12/05/2011