Forma dell'impugnazione della delibera condominiale - citazione
Cassazione, sez. Unite Civili, 14 aprile 2011, n. 8491
Avv. Filippo Anselmi
di Roma, RM
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Massima: "!L'art. 1137 c.c. non disciplina la forma delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, che vanno pertanto proposte con citazione, in applicazione della regola dettata dall'art. 163 c.p.c." * * * Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte - con pronuncia assunta a Sezioni Unite - modificando il precedente e consolidato orientamento giurisprudenziale ha stabilito che l'impugnazione della delibera assembleare condominiale va introdotta tramite citazione e non più tramite ricorso. Ciò poichè la locuzione "ricorso" contenuta nell'art. 1137 c.c. ha natura atecnica e non indica la forma dell'atto introduttivo della relativa domanda. La Cassazione ha tuttavia ribadito che il deposito del ricorso, benchè sia un mezzo irrituale di introduzione del giudizio, è idoneo a costituire il rapporto processuale e dunque il deposito nei termini del ricorso fa comunque salva l'impugnazione della delibera assembleare. Così la Suprema Corte sul punto specifico: "Ciò stante, la questione della conversione si pone in termini inversi rispetto a quelli in cui è stata finora affrontata: si tratta di stabilire se la domanda di annullamento di una deliberazione condominiale, proposta impropriamente con ricorso anziché con citazione, possa essere ritenuta valida e se a questo fine sia sufficiente che entro i trenta giorni stabiliti dall'art. 1137 c.c. l'atto venga presentato al giudice, e non anche notificato. A entrambi i quesiti va data risposta affermativa, in quanto l'adozione della forma del ricorso non esclude l'idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, che sorge già mediante il tempestivo deposito in cancelleria, mentre estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre grava l'attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impiegati dall'ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione".
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