In tema di condominio, le delibere relative alla ripartizione delle spese sono nulle se l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, stabilisce i criteri di ripartizione o modifica quelli stabiliti in precedenza dalla legge (o in via convenzionale da tutti i condomini), per le quali è necessario, a pena di radicale nullità, il consenso unanime dei condomini, mentre esse sono annullabili nel caso in cui i suddetti criteri siano violati o disattesi al momento della ripartizione in concreto delle spese. Pertanto, è annullabile e non nulla la delibera che riguardi l'aggravio ingiustificato dei costi che un condomino deve sostenere in relazione alla nomina, non necessaria, di un tecnico per la redazione di un computo metrico, ritenuto non necessario.