L'amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugionotizia all'assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell'art.1131 c.c., può costituirsi in giudizio ed impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea madeve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato per evitare la pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione.