L'amministratore cessato dalla carica può agire, per recuperare le somme anticipate, sia nei confronti del condominio in persona del nuovo amministratore che lo ha sostituito nell'incarico, sia nei confronti dei singoli condomini, ma, in quest'ultimo caso, può agire solo pro quota e, comunque, in base alle deliberazioni d'approvazione della spesa e di ripartizione del relativo importo. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 24 novembre 2008, n. 27890) REPUBBLICA ITAL