Un decreto ingiuntivo notificato all'indirizzo sbagliato deve ritenersi giuridicamente inesistente e dunque ner va dichiarata l'inefficacia in base all'articolo 188 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. Lo ha deciso la terza sezione civile del tribunale di Torino con l'ordinanza 8 maggio 2012, sciogliendo una riserva nel corso di un procedimento promosso da un condominio che chiedeva la dichiarazione di inefficacia di un decreto ingiuntivo promosso da una società a responsabilità limitata perché l'ingiunzione era stata notificata presso lo studio tecnico del vecchio amministratore. Rilevato che, secondo l’orientamento della Cassazione prevalente, meritevole di essere condiviso, il ricorso per la dichiarazione d’inefficacia del decreto ingiuntivo, previsto dall’art. 188 disp. att. c.p.c., è ammissibile con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, mentre se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l’unico rimedio esperibile è l’opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 02 aprile 2010, n. 8126 in Giust. civ. Mass. 2010, 4, 500; Cass. civile, sez. I, 24 settembre 2004, n. 19239 in Giust. civ. Mass.2004, 9).