Condominio - passaggio di consegne col nuovo amministratore non condizionato al pagamento del saldo compenso
Cass. civ., Sez. VI, Ord. n. 20137/17 del 17/08/2017
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 178 volte dal 17/11/2017
L'amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini devono dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di aver tenuto indenne l'amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita.
A norma dell'art. 1713 c.c., alla scadenza l'Amministratore è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell'esercizio del mandato per conto del condominio, ovvero tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dalla gestione alla quale le somme si riferiscono.
Egli non può trattenere i documenti concernenti la gestione finché non rimborsato delle somme anticipate per conto del condominio avvalendosi del principio inadimplenti non est adimplendum (all'inadempiente non è dovuto l'adempimento), non essendovi corrispettività né interdipendenza tra dette prestazioni, originate da titoli diversi.
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