In merito ai danni che il proprietario di un locale seminterrato, dapprima adibito a magazzino e poi a locale commerciale, imputava al condominio, nella sua qualità di custode delle parti comuni dell’edificio e – specificamente – dei muri comuni, causati da infiltrazioni di acqua ed umidità. Accertato che le lamentate infiltrazioni erano dovute alla tecnica di costruzione e di coibentazione utilizzata all’epoca della edificazione del fabbricato, che il ctu aveva ritenuto idonea per un magazzino, ma insufficiente per un locale commerciale. La Corte di Cassazione imposta la questione sul piano del caso fortuito e, più specificamente, del fatto colposo del danneggiato. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, il caso fortuito “può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno”. Nella fattispecie, il fatto colposo del danneggiato, giudicato alla stregua di fattore causale da solo sufficiente a condurre all’evento dannoso e, come tale, idoneo ad interrompere qualsiasi collegamento eziologico tra la cosa in custodia (i muri comuni) e l’evento di danno (infiltrazioni di acqua ed umidità) è stato ravvisato nel mutamento di destinazione d’uso del locale seminterrato, da locale magazzino in locale commerciale, che impediva la normale aereazione del locale stesso dando corso ai danni.