anticipazioni dell'amministratore di condominio.
Corte di Cassazione Civile, sentenza n.10153 del 2011
Avv. Valerio De Meis
di Portici, NA
Letto 1078 volte dal 23/11/2011
Nell'ambito di un consuntivo che, come quello della gesione condominiale, soggiace al criterio di cassa, l'approvazione del rendiconto recante un disavanzo tra le somme spese e quelle incamerate dal condominio per effetto dei versamenti eseguiti dai condomini o per altra causa, non implica che, per via deduttiva, possa ritenersi riconosciuto il fatto che la differenza sia stata versata dall'amministratore utilizzando denaro proprio, ovvero che questi sia comunque creditore del condominio per l'importo corrispondente.
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