Se la banca segnala, anche solo per colpa, per errore un proprio cliente come cattivo pagatore, è tenuta al risarcimento del danno da lesione di immagine commerciale
Cassazione Civile, Sesta Sezione, ordinanza del 22 novembre 2011, n. 24650
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 537 volte dal 25/06/2012
Tizio accende un mutuo presso un istituto di credito, e puntualmente paga i relativi ratei. Ciò non di meno la Banca segnala Tizio come cattivo pagatore alla EURISC, la banca dati di natura privata utilizzata dagli istituti di credito per scambiarsi informazioni in merito alla storia economica dei propri clienti, segnalando in particolare quei soggetti a rischio di insolvenza. Scoperto il fatto, Tizio chiede l'immediata rettifica della segnalazione – che viene fatta dalla Banca – e chiede altresì congruo risarcimento del danno derivante dalla lesione della sua reputazione commerciale. Il Tribunale non ravvisa il risarcimento, non trovando dolo nel comportamento della Banca, con ciò ragionando per categorie penalistiche in ambito civilistico: il reato di danneggiamento è previsto esclusivamente nella forma dolosa. Tuttavia, sul piano civilistico invece la colpa assurge a parametro principe di imputazione di responsabilità e della conseguente assunzione del costo (anche sociale) del relativo danno procurato: non è dunque compito del giudice spingersi fino a richiedere una prova di dolo (diabolica) nel comportamento dell'istituto bancario.
SEZIONE VI CIVILE
Ordinanza 22 novembre 2011, n. 24650
Cassazione civile Sez. VI, Ord., 22-11-2011, n. 24650
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato - Presidente
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere
Dott. PICCININNI Carlo - rel. Consigliere
Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
V.G. e R.A., elettivamente domiciliati in Roma, viale Regina Margherita 232, presso l'avv. T.E., rappresentati e difesi dall'avv. G.R. giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
Banca P. in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Del Governo Vecchio 118, presso l'avv. F. G., rappresentata e difesa dall'avv. P. G. giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Licata n. 323 del 16.11.2009.
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 29.9.2011 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;
Udito l'avv. P. per la Banca;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso aderendo alla relazione.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il relatore designato ai sensi dell'art. 377 c.p.c. osservava quanto segue: “V.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito l'intimata, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Licata, aveva rigettato la domanda risarcitoria contro la Banca Popolare Sant'Angelo, in relazione all'avvenuta segnalazione all'EURISC del mancato pagamento di tre rate di un contratto di mutuo, che viceversa erano state regolarmente versate.
In particolare il tribunale decideva nel senso indicato, avendo riscontrato una mancanza di prova in ordine ad un comportamento doloso della convenuta finalizzato ad arrecare un danno ingiusto all'attore, e la statuizione veniva censurata dal V., che rilevava come ai fini dell'eventuale affermazione di responsabilità della banca sarebbe stata sufficiente l'esistenza di un comportamento colposo, e non necessariamente doloso (primo motivo), lamentando inoltre l'errata statuizione sulle spese processuali (secondo motivo).
Ciò premesso, il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio ritenendo manifestamente fondato il primo motivo (restando così assorbito il secondo) sia sotto il profilo della rappresentata sufficienza di un comportamento colposo della banca, sia sotto l'aspetto del denunciato vizio motivazionale, non avendo il giudice del merito indicato alcuno degli elementi di fatto posti a base della sua decisione”.
Tali rilievi, ai quali hanno aderito il Procuratore Generale ed il ricorrente, sono condivisi nel merito dal Collegio, che tuttavia precisa che tre risultano essere i motivi di impugnazione; che con il primo infatti era stata denunciata la nullità della sentenza perché non siglata nelle singole facciate, doglianza che appare infondata rilevando unicamente a tal fine la sottoscrizione del provvedimento; che per il secondo ed il terzo motivo, espressamente considerati dal relatore, valgono le condivise conclusioni ivi formulate alle quali si rinvia. Ne consegue che il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Agrigento in persona di altro magistrato, che provvedere ad una nuova delibazione della domanda tenendo conto dell'esistenza degli eventuali elementi di colpa ravvisabili nel comportamento dei dipendenti della banca, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Agrigento in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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